Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a garantire al neo cittadino appena nato il rispetto della dignità sociale che gli compete e il rispetto delle aspettative di vita e di salute compatibili con il suo potenziale genetico nonché ad assicurare un indirizzo unitario nella garanzia dell'uguaglianza dei diritti fondamentali del cittadino: diritto alla salute, diritto alla famiglia. Infatti il neonato italiano, in tema di assistenza ospedaliera, è discriminato rispetto ad ogni altro cittadino, pagando ancora, in parte, il retaggio di una cultura arcaica che lo considera alla stessa stregua di una appendice della madre, dandogli la stessa dignità di una placenta.
      Di fatto il neonato, pur essendo al momento della nascita - con l'inizio della prima funzione vitale autonoma, la respirazione - divenuto soggetto di diritto, destinatario cioè delle norme elaborate dall'ordinamento giuridico in funzione protettiva, e pur avendo, appena nato, acquisito la capacità giuridica, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del codice civile, non viene allo stato attuale debitamente tutelato.
      Per il neonato «sano» sono previsti interventi di prevenzione, di diagnosi e di cura (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), che si realizzano con l'assistenza pediatrica-neonatologica in sala parto, la visita medica giornaliera, i ripetuti controlli clinici, strumentali e di laboratorio subito dopo la nascita e durante la permanenza in ospedale. Vengono, altresì, erogate prestazioni medico-infermieristiche

 

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(pulizia periodica, alimentazione, cura del moncone ombelicale, profilassi oculare, somministrazione di vitamina K, verifica regolare del peso, monitoraggio della bilirubinemia, vaccinazione anti-HBV, screening di legge, eccetera), le quali, ove indicato, vengono integrate da procedure diagnostico-assistenziali più complesse.
      Nonostante l'erogazione delle prestazioni citate, permane una situazione ambigua, che vede il neonato «sano» da una parte considerato alla stregua di ogni altro paziente o utente del Servizio sanitario nazionale e, dall'altra parte, ignorato nella sua individualità e specificità. Infatti, permane il paradosso per cui il neonato «sano», pur avendo assegnato un codice di raggruppamento omogeneo di diagnosi (ROD) (decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994), è stato, successivamente, escluso dal rimborso della tariffa di permanenza nel presidio del Servizio sanitario nazionale (decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, recante «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994).
      Corre obbligo, inoltre, evidenziare che i parametri di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge sono in linea con quanto contenuto nella pubblicazione «Requisiti e raccomandazioni per l'assistenza perinatale in Italia» edita a cura della Società italiana di medicina perinatale, seconda edizione 1990.
      L'esigenza dell'elaborazione di un testo legislativo unitario nasce anche dalla necessità di porre chiarezza in materia di assistenza al neonato, raccordando in un testo completo ed organico tutte le disposizioni legislative, relative alla materia, vigenti e contenenti norme che a volte sono in stridente contrasto con la realtà operativa dei singoli presìdi ospedalieri e con le esigenze di una assistenza corretta ed in linea con le moderne acquisizioni scientifiche.
      Fatte queste premesse, essenziali alla lettura della presente proposta di legge, che ha come obiettivo primario di perseguire il mantenimento dello stato di salute del nuovo nato e la prevenzione delle complicanze connesse alla nascita, ci auguriamo che essa possa trovare nella presente legislatura la massima attenzione, essendo il presupposto per una univoca razionalizzazione ed uniformazione di indirizzo nell'assistenza al neonato, e per la garanzia, ovunque egli nasca, della tutela dei suoi diritti.

 

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